lunedì 14 febbraio 2011

La Cassazione: adozione anche per i single


MILANO - Il Parlamento italiano apra alle adozioni di minori da parte dei single, anche se con le dovute cautele. Lo chiede la Corte di Cassazione, spiegando che nulla in contrario è infatti previsto dalla Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967 che contiene le linee guida in materia di adozione. La Suprema corte - nella sentenza 3572 - sottolinea che «il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante». Perplessità sono state espresse dal cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, secondo il quale nei procedimenti di adozione «in linea generale, la priorità è il bene del bambino, che esige un padre e una madre». «Non conosco nel dettaglio questo caso e il pronunciamento della Suprema Corte - ha specificato Antonelli -. Ma in linea generale ogni bambino ha diritto a una madre e a un padre: questa dovrebbe essere la normalità».
IL CASO - La sentenza della Cassazione nasce dalla convalida, seppur in forma non pienamente legittimante ma «mite», dell'adozione di una bimba russa alla quale farà da mamma una donna «sola» di Genova. Depositata lunedì, questa sentenza contiene l'osservazione sul fatto che il Parlamento non ha ancora provveduto a varare una legge che consenta l'adozione da parte dei single.
LA SENTENZA - Per i giudici del «Palazzaccio» l'adozione legittimante «è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio»: deve «escludersi che allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti». Questo, «fermo restando - concludono gli "ermellini" - che il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante». (Fonte: Ansa)

Nessun commento:

Posta un commento